FederFormatori, Sindacato Italiano dei Formatori per la Sicurezza sul Lavoro  (in sigla FederFormatori) è un sindacato indipendente e intercategoriale di chi in qualità di dipendente o come libero professionista svolge attività di Formatore in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. FederFormatori  aderisce a Intesa Sindacato Autonomo Confederazione  della quale è federazione di categoria dei formatori siano essei dipendenti di enti di formazione o liberi professionisti. I.S.A. Confederazione è firmataria di 13 CCNL tra i quali anche quello relativo ai dipendenti degli Enti di Formazione Professionale sottoscritto da FederFormatori.

Art.1
E' costituito “FederFormatori – Sindacato Italiano dei Formatori per la Sicurezza sul Lavoro”, di seguito denominato “FederFormatori”,  in sigla FederFormatori,  in forma di associazione sindacale di lavoratori e/o liberi professionisti ai sensi dell’art. 36 e segg. del Codice Civile, il cui funzionamento è regolato dal presente statuto.
L’associazione ha sede in Roma e può aprire, sedi, succursali, recapiti in altri luoghi, in Italia o all’estero, con deliberazione della Segreteria nazionale.
FederFormatori  ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Art.2
Possono iscriversi a FederFormatori  tutte le persone fisiche in possesso dei requisiti professionali previsti dagli schemi di certificazione delle competenze professionali previsti dalla norma ISO 17024:2004, che al momento non sono previsti da norme di  legge, per lo svolgimento dei compiti e del ruolo di Formatore per la Sicurezza sul Lavoro e di Formatore dei formatori, nonché le persone fisiche che stanno per acquisire i medesimi requisiti.
A FederFormatori  possono iscriversi, secondo le norme di cui al successivo art. 7,  dipendenti di enti, aziende, società pubbliche e private nonché i liberi professionisti e consulenti che operano nel settore e che ne abbiano titolo.
Possono iscriversi in qualità di “supporters” società, enti e associazioni che condividano le finalità della federazione e ne sostengano liberamente le attività.

Art.3
FederFormatori persegue quale scopo principale lo sviluppo e la crescita della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso coloro che svolgono i compiti ed il ruolo di Formatore e Formatore dei Formatori nell’ambito delle competenze e delle attribuzioni previste dalle direttive europee in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Art.4
FederFormatori non ha scopo di lucro ed opera nell’ambito del sindacalismo libero, democratico e solidale nel Paese consapevole che la Sicurezza e la Salute sul Lavoro rappresentino il più alto livello di dignità, sociale ed economica, nel mondo del lavoro.
FederFormatori tutela gli interessi morali, intellettuali,  professionali degli iscritti;  svolge compiti di rappresentanza sindacale, in ogni sede a qualsiasi livello, delle peculiarità dei Formatori per la sicurezza sul lavoro nei confronti di enti pubblici e privati, pubblica amministrazione, aziende , imprese e società pubbliche e private.
FederFormatori svolge compiti di  rappresentanza e di difesa degli iscritti in tutte le sedi, locali, nazionali ed europee al fine del riconoscimento della professionalità dell’attività svolta dai Formatori per la Sicurezza sul Llavoro.
FederFormatori ha la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione a tutti i livelli ed in tutte le sedi, da parte degli organi esecutivi, legislativi e normativi, in relazione alle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro;
FederFormatori persegue lo sviluppo di percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni giuridiche, legislative e normative nonché per la loro crescita culturale, sociale e specialistica.
Nell’ambito di queste finalità istituzionali  FederFormatori svolge ogni azione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e tutela, la valorizzazione e qualificazione  dell’attività dei formatori anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.
FederFormatori è soggetto formatore nazionale abilitato ope legis art. 8 bis comma 3 D.lgs 626/94, così come modificato dal D.lgs 195/2003 Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 G.U. n. 37 del 14/02/2006 recepito dal D.lgs 81/2008 art. 32 punto 4, nella sua qualità di organizzazione sindacale di lavoratori  e professionisti in quanto Federazione di categoria di Intesa Sindacato Autonomo Confederazione firmataria di 13 CCNL e del CCNL per i dipendenti degli enti di formazione professionale.. L’attività di formazione e di aggiornamento e specializzazione professionale per i Formatori e per i Formatori dei Formatori , oltre alla formazione per tutti gli attori della sicurezza sul lavoro è esercitata  in base a quanto previsto dalle vigenti norme di legge i particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e agli accordi Stato Regione che regolano la materia.FederFormatori soggetto nazionale ope legis   esercita  tale facoltà direttamente a livello nazionale, o attraverso il supporto didattico, organizzativo e amministrativo di soggetti terzi di propria ed esclusiva emanazione a livello regionale e provinciale denominati FederFormatori Training Center  ai sensi di quanto stabilisce l’art.32 del D.Lgs. 81/08  e s.m.i. e il punto 4 delle linee interpretative del  5 Ottobre 2006 dell’Accordo Stato Regioni del 26 Gennaio 2006, pubblicate in G.U.del 7 Dicembre 2007 n. 285.

Art. 5
FederFormatori si  propone di realizzare i suoi scopi mediante l'azione concreta che si sviluppa nelle seguenti direzioni essenziali:

  • studio, proposte e soluzione di tutti i problemi rivendicativi della categoria attraverso la contrattazione nazionale, locale ed aziendale;
  • interventi tramite le proprie rappresentanze in ogni sede nella quali si discutono, si deliberano e si amministrano gli interessi che vedono coinvolta la categoria, in particolare nelle sedi di stipula dei Contratti Collettivi di Lavoro a livello nazionale, locale ed aziendale;
  • valorizzazione della professionalità intesa come momento qualificante che  impegna i lavoratori ed i singoli professionisti in un confronto più democratico con le diverse componenti sociali;
  • attività assicurativa , assistenziale, ricreativa, formativa, sportiva e legale a favore degli associati estrinsecata attraverso coperture assicurative e consulenza tecnico-giuridica ed interventi nell'espletamento delle relative pratiche, iniziative di assistenza e di sviluppo culturale e di formazione anche attraverso la costituzione di organismi ad hoc.

Art. 6
Per il perseguimento dei propri fini  FederFormatori potrà attuare e sviluppare, direttamente o indirettamente, con accordi e convenzioni, qualsiasi tipo di attività in qualsiasi campo e di qualsiasi genere, anche attraverso idonei strumenti societari o con la partecipazione diretta o in convenzione con società, enti, istituti terzi;

Art. 7
L’iscrizione a FederFormatori è libera e possono farne richiesta tutti coloro che hanno titolo per lo svolgimento dei compiti di Formatori per la sicurezza sul lavoro in base a quanto previsto D.Lgs. 81/2008 e s.m. e alla norma internazionale ISO 17024:2004.
I soci si distinguono in:
SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno promosso la costituzione di FederFormatori e ne hanno firmato l’atto costitutivo;
SOCI ORDINARI: sono coloro che condividendo finalità di FederFormatori, sono entrati a farne parte a seguito di domanda di iscrizione e in regola con il versamento della quota annuale, esercitando oltre l’elettorato attivo anche quello passivo;
SUPPORTERS: sono società, enti, associazioni che sostengono liberamente FederFormatori  anche da un punto di vista economico ma non esercitano l’elettore attivo e passivo.
I soci (fondatori e ordinari) sono obbligati al pagamento delle quote annuali di iscrizione, pena l’esclusione dall’associazione,  la cui entità viene stabilità dalla Segreteria Nazionale. I soci possono sottoscrivere ulteriori quote associative a titolo di donazione o a titolo di finanziamento infruttifero delle attività di FederFormatori. Le quote a titolo di finanziamento infruttifero dovranno essere restituite al socio sottoscrittore nei tempi e modi concordati all'atto del finanziamento.
Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea, diretto o rappresentato, e a partecipare alle attività di FederFormatori 
I soci sono tenuti:
1. all'osservanza del presente statuto;
2. all'osservanza delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
I soci e supporter sono espulsi quando:
1. non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali; 
2. in qualsiasi modo rechino danno morale o materiale alla Federazione.
Le espulsioni saranno decise dal Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea annuale.          
I soci decadono quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative e quando comunicano di recedere, senza rivalse ne oneri, da FederFormatori.

Art. 8
Gli organi della Federazione sono:

  • Il Congresso Nazionale
  • Il Consiglio Nazionale
  • Il Coordinatore Nazionale
  • La Segreteria Nazionale
  • Il Collegio nazionale dei sindaci e dei probiviri
  • Coordinatori regionali o provinciali
  • Organizzazioni di settore

Art. 9
Il Congresso Nazionale è il massimo organo dirigente di FederFormatori. Esso è convocato dal Consiglio Nazionale in via ordinaria ogni quattro anni ed, in via straordinaria, ogniqualvolta sia richiesto con delibera motivata adottata dallo stesso Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi.
Partecipano al Congresso tutti i soci, singolarmente o tramite rappresentanze delegate, secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio  Nazionale.
Il congresso è valido quando vi partecipano almeno i due terzi degli iscritti o dei delegati.
Sono compiti del Congresso:

  • esaminare il rendiconto sindacale finanziario di FederFormatori;
  • deliberare sull'indirizzo politico-sindacale della Federazione;
  • formulare le risoluzioni organiche di FederFormatori per le piattaforme  rivendicative;
  • deliberare sulle modifiche allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
  • eleggere il Coordinatore Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, ed i Collegi Nazionali dei Sindaci e dei Probiviri.
  • eleggere, designare o nominare un presidente onorario o altre cariche onorifiche

Art. 10
Il Consiglio Nazionale è l'organo cui compete di dirigere FederFormatori nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.
Esso è costituito da un numero di membri deliberati dal Congresso Nazionale, cui si aggiungono i componenti della Segreteria Nazionale ed  il Coordinatore Nazionale che lo presiede.
Nel Consiglio  Nazionale debbono essere rappresentate tutte le regioni nelle quali opera  FederFormatori nonché una quota rappresentativa femminile.
Il Consiglio  Nazionale è l'organo deliberante nel rispetto della linea politico-sindacale approvata dal Congresso; controlla l'applicazione delle norme statutarie nei diversi gradi dell'organizzazione; imposta ed approva il bilancio; convoca ai sensi dello Statuto il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio Nazionale delibera sugli adempimenti decisi dal Congresso e ne vigila sulla sua attuazione.
Il Consiglio Nazionale può istituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro nonché affidare particolari incarichi a uno o più dei propri componenti.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Coordinatore  Nazionale, straordinariamente esso si riunisce a richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento relativo alla costituzione ed al funzionamento di organismi regionali o provinciali.

Art. 11
Il Coordinatore Nazionale, eletto dal Congresso, ha la rappresentanza legale di FederFormatori, ne coordina e sovrintende le attività; presiede il Consiglio Nazionale e la Segreteria Nazionale.
Sorveglia e regola l'andamento di FederFormatori nonché la corretta applicazione ed esecuzione dei deliberati del Consiglio Nazionale.
Il Coordinatore Nazionale, nei casi di necessità ed urgenza, può assumere, salvo successiva ratifica degli Organi deliberanti, tutte le determinazioni che egli ritiene utili per il tempestivo intervento del Sindacato a tutela degli interessi degli iscritti.
Resta in carica un  quadriennio e, comunque, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina del successore. Non può essere rieletto per un secondo mandato.. E’ stabilito il principio dell’alternanza di genere dell’assunzione della carica di Coordinatore Nazionale .
Rappresenta FederFormatori di fronte ai terzi. 
Cura la tenuta dei verbali, delle deliberazioni nonché dell’amministrazione e ne redige il conto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione della Segreteria Nazionale ed agli altri Organi sociali.
Può accendere o estinguere, congiuntamente o disgiuntamente al Vice Coordinatore Nazionale, c/c postali e/o bancari; sottoscrivere contratti di locazione e/o somministrazione; promuovere liti e/o resistere alle stesse.

Art. 12
La Segreteria Nazionale è eletta direttamente dal Congresso e partecipa di diritto al Consiglio Nazionale. Il numero dei suoi componenti viene fissato dal Congresso nel minimo di almeno cinque membri, tra cui devono essere designati:

  • Uno o più Vice Coordinatore Nazionale, di cui uno Vicario;
  • Ai Componenti della Segreteria, possono essere attribuiti specifici incarichi di lavoro.

La Segreteria Nazionale è presieduta dal Coordinatore Nazionale.
Essa è l'organo esecutivo di FederFormatori; attua i deliberati del Consiglio  Nazionale ed è convocata dal Coordinatore  Nazionale per sua iniziativa e a richiesta della maggioranza dei membri ogni qualvolta sia necessario nell'interesse di FederFormatori .
La Segreteria Nazionale, in situazioni di urgenza, delibera su questioni di competenza del Consiglio Nazionale salvo ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione ordinaria.
In caso di dimissioni o di impedimento di uno dei suoi componenti provvede alla cooptazione scegliendo di norma  le eventuali sostituzioni tra i componenti del Consiglio Nazionale.

Art. 13
Il controllo amministrativo di FederFormatori è esercitato da un Collegio dei Sindaci costituito da cinque elementi , tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale.
Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente ed adempie alle sue funzioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabile.

Art. 14
Il patrimonio sociale è costituito:

  • dalle quote associative sottoscritte da ciascun socio;
  • dai contributi associativi straordinari che ciascun socio può sottoscrivere liberamente;
  • da erogazioni e lasciti diversi, contributi di aziende, enti pubblici e privati, italiani, europei.
  • dagli avanzi di eventuali gestioni economico-commerciali.

Il rendiconto comprende l' esercizio sociale dal 01/01 al  31/12 dell' anno solare, il rendiconto viene approvato in sede congressuale.

Art. 15
Lo scioglimento di FederFormatori è deliberato dal Congresso regolarmente convocato con votazione favorevole dei tre quarti dei soci.
In caso di liquidazione possono essere nominati uno o più liquidatori con i poteri attribuiti loro dal Congresso.
Il patrimonio sociale risultante alla fine dalla liquidazione, o al momento dello scioglimento, dovrà essere destinato a fini di utilità sociale nell' ambito delle iniziative sostenute di  FederFormatori

Art. 16Norma transitoria
Nel periodo transitorio che và dall’atto costitutivo di FederFormatori fino allo svolgimento del primo congresso nazionale i soci fondatori compongono la Segreteria Nazionale che elegge al proprio interno il Coordinatore Nazionale, rappresentante legale di FederFormatori.
La Segreteria Nazionale assumerà i compiti di direzione fino alla costituzione del Consiglio Nazionale che così determinato governerà FederFormatori fino alla convocazione del primo Congresso Nazionale previsto a quattro anni dalla costituzione di FederFormatori.

Approvato all’unanimità dal 2° Congresso Nazionale svoltosi in Roma il 4 Aprile 2012.